Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 Settembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 53 del 13 Settembre 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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