Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019

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– codice: art. 9

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 07 Settembre 2016 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21962 del 30 Luglio 2021 (respinge)