Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019
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– codice: art. 54
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 07 Maggio 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 31 del 12 Giugno 2025 (censura)