Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 26

Risultati della ricerca: 271

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 09 Marzo 2017 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Dicembre 2013 (avvertimento)