Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104

NOTA:
In arg. cfr., pure, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115, relativa all’uso delle sigle “Avv. S.” e “Avv. Stab.”, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41, relativa all’uso della sigla “p. Avv.” (praticante avvocato).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 12 Settembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Luglio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17563 del 28 Giugno 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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