Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf. Tale divieto -che assurge a canone comportamentale ineludibile- concerne l’esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 Settembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 07 Maggio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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