Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 24 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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