Vietato interloquire con il giudice, fuori dall’udienza, in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 24 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment