Vietato (in ogni tempo) assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

L’art. 68 cdf vieta -senza limiti temporali- al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 309 del 23 luglio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 309 del 23 Luglio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 02 Gennaio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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