Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

L’art. 51, 1° c., cdf (ora art. 68 ncdf) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ché per il perfezionamento dell’illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l’utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l’incarico congiunto precedentemente espletato, è sufficiente che l’attività del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 13.03.2013 n. 35.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 16 Aprile 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 10 Maggio 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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