Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (art. 36 co. 2 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 429 del 23 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 5/2022, CNF n. 102/2020, CNF n. 197/2017, CNF n. 45/2015, CNF n. 51/2014.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 429 del 23 Novembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 55 del 09 Gennaio 2023 (sospensione)
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