Vietata l’intermediazione finanziaria da parte dell’avvocato compiacente e interessato

Non è consentito all’avvocato di farsi intermediario compiacente e interessato degli investimenti finanziari dei propri assistiti, né, ancor di più, di farsi garante del buon esito di tali iniziative, trattandosi di comportamenti di rilevanza disciplinare di particolare gravità poiché inficiano non solo il rapporto di fiducia sul quale si basa il mandato professionale, ma che minano profondamente i principi di indipendenza, libertà e autonomia cui deve gelosamente conformarsi l’operato del legale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 20 Maggio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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