La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Osserva la Commissione – sulla scorta dei principi fissati nella circolare che il Consiglio Nazionale Forense ebbe a diramare il 17 luglio 2002 (in Guida al Diritto, 7, 2002, 160 e segg.) – che l’istituzione degli elenchi “degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” compete esclusivamente, a mente dell’articolo 80 del TU approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115, ai Consigli dell’Ordine che hanno sede nel distretto di Corte d’Appello. Ciò non significa, tuttavia, che alla formazione di tali elenchi non debbano concorrere i Consigli dell’Ordine circondariali. Anzi. Questi ultimi, infatti, curando la tenuta degli albi ed essendo i titolari dell’esercizio dell’azione disciplinare sui loro iscritti, sono i soli in grado di concretamente valutare la sussistenza, o meno, dei requisiti necessari per l’inserimento nell’elenco degli avvocati iscritti negli albi da loro tenuti. Anche se sarà, poi, il Consiglio dell’Ordine che ha sede nel distretto di Corte d’Appello a istituire materialmente l’elenco.
Da ultimo è intervenuta in materiale la legge 24 febbraio 2005, n. 25, che ha modificato le norme di cui al citato T.U. del 2002, permettendo la scelta di «difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto», facendo così venir meno qualsiasi interesse a chiedere l’iscrizione presso altro Ordine, che deve essere pertanto negata.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 25 maggio 2005, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 25 Maggio 2005- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
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