Stante la fonte e la natura legale e non deontologica dell’istituto della prescrizione, il vecchio regime prescrizionale resta applicabile alle sole condotte antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) seppur soggette a giudizio disciplinare in epoca successiva e per le medesime non potrà quindi essere fatto valere il computo prescrizionale più favorevole di cui all’art. 56 L. 247/2012 alla cui previsione non è possibile dare applicazione retroattiva, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 158 del 3 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 03 Ottobre 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 03 Maggio 2012 (avvertimento)
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