Nel procedimento disciplinare le prove valutabili, ai fini della decisione, possono essere costituite anche dalle dichiarazioni, dalle ammissioni e dai documenti provenienti dall’incolpato, oltre che dagli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e dibattimentale.
(Nel caso di specie sono state ritenute prove della consumazione dell’illecito, oltre al dato documentale, anche l’ammissione da parte degli incolpati dell’invio e della ricezione di due SMS contenenti massime della Cassazione pertinenti al contenuto della prova pratica di diritto civile, in sede di sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022
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