Gli organi disciplinari non possono valutare, con finalità censorie, la condotta dell’Avvocato che non travalichi i limiti della sua vita privata e, soprattutto, si mantenga estranea alla sua attività professionale. Conseguentemente, gli orientamenti ed i comportamenti sessuali dell’Avvocato non possono e non debbono essere oggetto di valutazione deontologica, attenendo essi alla sua sfera intima ed affettiva, dunque personalissima. (In applicazione del principio di cui in massima, all’esito dell’assoluzione con formula piena del Professionista in sede penale dai reati di prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni e detenzione di materiale pornografico, è stata disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare sebbene nel corso del procedimento penale fosse rimasto accertato che il Professionista aveva intrattenuto numerose occasionali relazioni omosessuali a pagamento).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 895 del 9 maggio 2018
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