In caso di contrasto insanabile tra le dichiarazioni dell’esponente e quelle dell’incolpato, non superabile da elementi di riscontro, non può ritenersi provata la responsabilità disciplinare dell’avvocato. Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova soltanto quando trovino riscontro in altri elementi obiettivi e documentali.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 359 del 25 Novembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Novembre 2023 (sospensione)
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