Nel procedimento disciplinare a carico di avvocato o procuratore dinanzi al consiglio nazionale forense, l’effettuazione della comunicazione dell’avviso dell’udienza di discussione, ovvero dell’avviso del deposito degli atti, con notificazione a mani proprie dell’inquisito, anziché al domicilio eletto presso il difensore, non determina invalidità, in considerazione della qualità dell’inquisito medesimo, legittimato all’autodifesa, nonché dell’inapplicabilità a detto procedimento dell’art. 410 cod. proc. pen., in tema di avviso al difensore della data del dibattimento.
Cassazione Civile, 04-05-1989, n. 2093, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. GIRONE G- P.M. MINETTI E (CONF)
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