Il conclamato stato di tossicodipendenza e la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l’immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare, la quale tuttavia può essere eventualmente attenuata, ex art. 21 cdf, nel caso di profonda resipiscenza dell’incolpato, il quale spontaneamente intraprenda un idoneo percorso riabilitativo presso le competenti strutture di salute mentale e dipendenze (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sottoposto a procedimento penale perché rinvenuto in possesso di grammi 56 di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Per i medesimi fatti veniva sottoposto a procedimento disciplinare e quindi sanzionato dal CDD con la radiazione. Proposta impugnazione, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 149 del 26 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 26 Settembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 06 Luglio 2021 (radiazione)
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