Una visita medica per generici accertamenti non costituisce legittimo impedimento

In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza disciplinare per accertamenti diagnostici).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 02 Maggio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 96 del 08 Luglio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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