Una specializzanda, intenzionata ad iscriversi nel registro dei praticanti avvocati, chiede chiarimenti circa il valore del diploma di specializzazione, anche in relazione alla Circolare 30-B/2003 del C.N.F.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La Commissione ritiene inammissibile il quesito, perché proveniente da un singolo mentre possono essere esaminate, a norma di regolamento, solo richieste provenienti da Consigli dell’Ordine od enti, o tramite questi veicolate. Inoltre in materia di tenuta degli albi e dei registri, come di rilascio di certificati di compiuta pratica, sussiste una competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine, i cui provvedimenti sono suscettibili d’impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense, il che potrebbe avvenire anche nel caso di specie.

Si ritiene, peraltro, di fare cosa utile, allegando il testo del parere 6 ottobre 2005, n. 72, con il quale Questa Commissione ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi circa aspetti applicativi della normativa in tema di scuole di specializzazione per le professioni legali e sulla medesima circolare n. 30-B/2003.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 24 Ottobre 2007
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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