In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, il certificato medico attestava una “sindrome post-influenzale”, prescrivendo cinque giorni di riposo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 393 del 28 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 01 Settembre 2023 (sospensione)
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