La risposta è nei seguenti termini
L’art. 19, co. 2, della legge n. 247 del 2012 dispone che “I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”.
Poichè la legge professionale fa riferimento in senso ampio all’ordinamento universitario, solo in presenza di una specifica disposizione nello stesso rinvenibile (eventualmente anche nello Statuto) può consentirsi l’esercizio dell’attività professionale nei limiti dallo stesso ordinamento previsti.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 36
Quesito n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 10 Aprile 2013- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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