Il COA di Sondrio chiede il parere della Commissione Consultiva del CNF in ordine alle seguenti problematiche:
i) durata dell’efficacia del certificato di compiuta pratica;
ii) applicabilità retroattiva del D.P.R. 137/2012 per i tirocini iniziati precedentemente alla sua entrata in vigore;
iii) possibilità del Praticante che non abbia superato gli esami entro il termine massimo consentito, di richiedere una nuova iscrizione nel Registro dei Praticanti al fine del rilascio di un nuovo certificato di compiuta pratica.
La risposta è resa nei termini seguenti.
É necessario sciogliere, in risposta ai primi due quesiti, la questione relativa all’applicabilità al tirocinio forense del DPR n. 137/12. Il Consiglio nazionale forense, dopo l’approvazione della legge n. 247, ha sempre ritenuto che la stessa abbia avuto l’effetto di sottrarre la professione forense al processo di delegificazione in corso all’epoca della sua approvazione. Si vedano in questo senso i pareri CNF 22.5.2013, n. 54 e 10.4.2013, n. 30.
Pertanto, nelle more della piena applicabilità del Titolo IV della legge n. 247 (che richiede l’adozione dei regolamenti attuativi di cui agli art. 41, comma 13, 43 e 44, fatta salva la riduzione a diciotto mesi della durata della pratica, come disposto dalla norma transitoria di cui all’art. 48, cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80), continua a trovare applicazione il DPR 101/90 che non prevede alcun limite di efficacia temporale per il certificato di compiuta pratica. L’assenza di un termine di efficacia del certificato di compiuta pratica – confermata peraltro dal Titolo IV della legge n. 247/12 – esclude la necessità di ottenere un nuovo certificato, come precisato da questa Commissione, sia pure in relazione a diversa fattispecie, con il proprio parere 24.9.2014, n. 64.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 luglio 2015, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 85 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera (quesito)
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