Tre quesiti del COA di Milano sull’esonero della prova attitudinale per l’Avvocato Stabilito

Il COA di Milano chiede di sapere se:
1. ai fini dell’esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell’Avvocato Stabilito mediante la produzione:
di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente;
di dichiarazioni rilasciate
a) da Avvocato con il quale l’Avvocato Stabilito non agisce d’intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti;
b) da Avvocato con il quale l’Avvocato stabilito agisce d’intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri.
2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell’ipotesi in cui l’Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale;
3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all’Avvocato Stabilito che provi tramite l’esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale.

Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse:
1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l’avvocato stabilito agisca d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali.
2. Ancora: l’art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

Ne consegue che:

1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell’intesa con altro Avvocato.

2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali.

Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell’Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell’Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l’art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 settembre 2015, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 95 del 17 Settembre 2015
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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