Il Presidente del Collegio dei revisori dell’ordine degli Avvocati di Firenze chiede di sapere:
Se il C.N.F. abbia predisposto le linea guida per l’esercizio dell’attività di verifica e controllo del Collegio dei revisori;
Se sia corretto ricondurre l’attività di verifica e controllo del Collegio alle previsioni di cui all’art. 20 del D.Lvo n. 123/2011, ferma l’esclusione delle disposizioni aventi ad oggetto la finanza pubblica;
Infine, se la circostanza che il Presidente sia iscritto nel Registro dei revisori legali nella sezione “inattivi” sia ostativa allo svolgimento dell’incarico ricevuto.
In ordine al primo quesito, si precisa che il C.N.F. non ha emanato linee guida, ritenendo che competa esclusivamente al Collegio dare concreto contenuto al dovere di verifica della regolare gestione da parte del COA del patrimonio dell’Ordine.
Con riferimento al secondo interrogativo, la Commissione condivide l’orientamento del Collegio. L’Ordine circondariale, infatti, è ente pubblico non economico ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge n. 247/2012, il controllo della cui regolarità amministrativa è demandato dall’art. 3, comma 7, D.Lvo n. 123/2011, al collegio dei revisori dei conti. Per tale ragione, i compiti del collegio vanno individuati, ferma l’esclusione delle disposizioni aventi ad oggetto la finanza pubblica, nell’articolata previsione recata dall’art. 20 del succitato decreto.
Il terzo interrogativo, infine, trova risposta nel D.M. n. 16/2013 del M.E.F., dalla cui lettura emerge che non sussiste alcuna disposizione che limiti l’attività dei revisori inattivi e/o ponga riserve di attività a favore degli attivi, considerato che il transito da un Registro all’altro dipende esclusivamente dall’assunzione o meno di incarichi e dal decorrere del termine triennale oltre il quale, in mancanza di incarichi attribuiti nel periodo, si realizza il passaggio dal Registro degli “attivi” a quello degli “inattivi”. Nulla osta, quindi, a che il Presidente nominato del Collegio dei revisori dell’Ordine degli Avvocati di Firenze possa svolgere le proprie funzioni.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 70 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
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