Il cliente deve poter liberamente parlare con il proprio difensore senza temere che possa essere rivelato quanto da lui riferito e senza che possa in contrario affermarsi che nel corso di un colloquio il cliente debba porsi il problema di cosa sia coperto o cosa non sia coperto dal riserbo o dal segreto professionale, effettuando una parcellizzazione del suo narrato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Maggio 2022 (censura)
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