E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 20 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 26 marzo 2007, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 Marzo 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 20 Luglio 2007
0 Comment