Ai fini dell’iscrizione all’albo del professionista precedentemente cancellato a seguito di condanna penale è irrilevante il semplice decorso del tempo dalla commissione dell’illecito o la applicazione dell’indulto ma è necessario che il C.d.O. valuti discrezionalmente la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata. (Nella specie è stata rigettata la domanda d’iscrizione all’albo dell’avvocato condannato per gravissimi reati per i quali, peraltro, la cancellazione dall’albo era stata inflitta anche come pena accessoria). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 19 Marzo 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Maggio 2006
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