Tenuta albi – Registro dei praticanti – Iscrizione – Dipendente del ministero delle finanze referente frodi IVA – Incompatibilità.

Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p.f., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati presentata dal professionista dipendente del ministero delle finanze con incarico di referente dell’ufficio frodi. Ciò che deve essere valutato ai fini della possibilità dell’iscrizione è, infatti, la situazione di effettiva e potenziale incompatibilità derivante non già e non solo dallo status specifico di pubblico dipendente ma anche e soprattutto dalle caratteristiche dell’impiego o dell’ufficio ricoperto in relazione ai doveri di riservatezza e segretezza e più in generale dei doveri previsti dall’ordinamento professionale nel suo complesso. (Nella specie è stata rigettata la domanda del dipendente del ministero delle finanze con incarico di referente dell’ufficio per le frodi IVA). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 7 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 19 ottobre 2007, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 19 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 07 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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