Tenuta albi – Provvedimento di iscrizione – Ricorso da parte privata – Mancanza di legittimazione processuale – Inammissibilità del ricorso.

L’impugnazione delle decisioni del C.d.O. è consentita solo all’interessato, cioè all’iscritto che sia il titolare del predetto rapporto, ed al pubblico ministero, quale rappresentante degli interessi della collettività. Pertanto è inammissibile per mancanza di legittimazione processuale il ricorso da parte di un terzo estraneo. (Nella specie il ricorso era stato presentato da un avvocato terzo estraneo al procedimento). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 15 maggio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 8 giugno 2007, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 08 Giugno 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 15 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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