Non rileva ai fini del corretto svolgimento della pratica forense la pratica svolta presso l’ufficio di un magistrato, in quanto l’attività di studio e di ricerca del praticante deve raccordarsi non con l’attività di un giudice, ma con l’attività svolta nell’udienza dal professionista (dominus) che costituisce epilogo del lavoro svolto nello studio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 gennaio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 28 Dicembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Gennaio 2005
0 Comment