Tenuta albi – Praticante avvocato – Svolgimento della pratica – Frequenza presso una scuola di specializzazione in studi europei – Scuola non riconosciuta ex lege Bassanini – Sostituzione di un anno di pratica – Inammissibilità.

Non è consentita la sostituzione di un anno di pratica con la frequenza e il conseguimento del relativo diploma presso una scuola di specializzazione non rientrante fra quelle previste dalla legge Bassanini. Le norme relative alle c.d. scuole Bassanini, infatti, che prevedono l’equiparazione dei relativi corsi ad un anno della pratica forense, hanno natura “speciale” rispetto al regime ordinario della pratica tradizionale, e come tali non possono essere interpretate in via analogica e estensiva. (Nella specie peraltro dall’esame del regolamento didattico e del programma svolto si rileva che il corso accoglie laureati in materie diverse da giurisprudenza e che gli insegnamenti impartiti sono finalizzati alla formazione in diversi settori dell’attività dell’unione europea e non sono funzionali alla formazione professionale forense). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 28 Dicembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Gennaio 2005
Giurisprudenza CNF

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