Tenuta albi – Praticante avvocato – Rilascio certificato di compiuta pratica – Cancellazione – Illegittimità – Persistenza dell’iscrizione nel registro dei praticanti – Legittimità.

Il rilascio del certificato ci compiuta pratica, non costituisce, ex art. 14 r.d. n. 37/1934, una ipotesi di cancellazione dall’elenco dei praticanti; pertanto il praticante avvocato può rimanere iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo, a nulla rilevando l’avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 dicembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 219

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 28 Dicembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Dicembre 2004
Giurisprudenza CNF

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