La norma generale che prevede la possibilità della parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, di stare in giudizio personalmente, deve essere correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense, pertanto è inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perchè non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori che abbia firmato il ricorso. Tale prescrizione normativa, inoltre, non determina alcun vulnus agli articoli 3 e 24 della Costituzione stante la diversità di disciplina giuridica e di posizioni tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e del percorso per accedervi ed atteso che l’esigenza di difesa tecnica affidata ad un soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, 10 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 241
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 28 Dicembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA SantAngelo dei Lombardi, delibera del 10 Dicembre 2004
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