La pratica legale, essendo prodromica e formativa per l’esercizio della professione forense, deve essere soggetta agli stessi identici doveri e regole che governano la professione, dovendo essere svolta con assiduità, diligenza lealtà e riservatezza e comporta il compimento delle attività proprie della professione medesima. Pertanto il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; dovrà quindi considerarsi incompatibile l’iscrizione all’albo del praticante dipendente della polizia di Stato, sia per l’espresso disposto normativo, art.3 l.p., che ritiene incompatibile con l’iscrizione all’albo qualunque impiego retribuito sul bilancio dello Stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l’avvocato e il praticante sono tenuti. E’ stata pertanto ritenuta incompatibile l’iscrizione all’albo del professionista, dipendente della polizia di Stato, se pure inquadrato negli uffici amministrativi, che per il ruolo ricoperto era comunque obbligato a riferire all’autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica. (Nella specie è stato accolto il ricorso e disposto l’annullamento della delibera di iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 4 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 26 Febbraio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera del 04 Novembre 2005
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