Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto, deve essere cancellato il praticante avvocato che sia dipendente della polizia di Stato. Infatti, sia per l’espresso disposto normativo, che ritiene incompatibile con il diritto all’iscrizione all’albo qualunque impiego o ufficio retribuito e gravante sul bilancio dello Stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l’avvocato e il praticante sono tenuti, è stato cancellato dal registro speciale il praticante avvocato, ispettore della polizia di Stato, che per il ruolo ricoperto era obbligato a riferire all’autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. de l’Aquila, 9 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres.f.f. Cricrì, rel. Loiodice), sentenza del 21 settembre 2007, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 21 Settembre 2007 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 09 Novembre 2006
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