Successivamente alla iscrizione del praticante avvocato, nella ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità il Consiglio dell’ordine, con provvedimento di natura amministrativa, pronuncia la cancellazione dall’albo ex art. 37 l.p.f. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. de l’Aquila, 9 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres.f.f. Cricrì, rel. Loiodice), sentenza del 21 settembre 2007, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 21 Settembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 09 Novembre 2006
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