Successivamente alla iscrizione del praticante avvocato, nella ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità il Consiglio dell’ordine, con provvedimento di natura amministrativa, pronuncia la cancellazione dall’albo ex art. 37 l.p.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 28 luglio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 124
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 28 Luglio 2006
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