La revoca dell’autorizzazione al patrocinio, per decorso del termine di sei anni non comporta automaticamente la cancellazione dal registro dei praticanti al quale il professionista può restare iscritto per proseguire la sua attività di praticante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 Febbraio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Maggio 2006 (cancellazione)
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