La cancellazione del praticante dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex lege e può essere assunto senza la preventiva audizione del professionista interessato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 22 Gennaio 2007
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