La cancellazione del praticante dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex lege e può essere assunto senza la preventiva audizione del professionista interessato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 22 Gennaio 2007
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