Il provvedimento con cui il C.d.O. dispone la cancellazione del praticante dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio non è impugnabile sia perché non rientrante nell’elenco tassativamente previsto, ex r.d.l.. n. 1578/33, degli atti soggetti ad impugnazione davanti al C.N.F. e sia perché tale delibera è atto dovuto e ha mera funzione di accertamento della decorrenza del termine di sei anni previsto dalla legge per l’esercizio del patrocinio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 22 Gennaio 2007
0 Comment