Tenuta albi – Iscrizione – Successivo giuramento ex art. 37 n. 5, comma I, r.d.l. n. 1578/1933 – Necessità – Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 3 Cost. per diversità di trattamento tra avvocato italiano e avvocato comunitario integrato – Manifesta infondatezza.

L’iscritto all’albo professionale forense deve prestare entro 30 giorni dalla iscrizione il giuramento di rito previsto dall’articolo 12 r.d. n. 1578/1933, a pena di cancellazione e non è manifestamente fondata la Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. in riferimento all’eventualità che l’avvocato comunitario integrato possa esercitare la professione in Italia senza la necessità del preventivo giuramento. Infatti all’avvocato comunitario integrato è consentito l’esercizio della professione in base a disposizioni normative di carattere speciale, che peraltro non prevedono neppure il possesso della cittadinanza italiana. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 27 dicembre 2005, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 27 Dicembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Gennaio 2005
Giurisprudenza CNF

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