Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata del professionista che richieda l’iscrizione deve essere valutato caso per caso, ed è rapportato alla attività svolta precedentemente dal richiedente. In tale esame il consiglio deve discrezionalmente valutare, con la necessaria prudenza non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che intende esercitare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 19 Marzo 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Maggio 2006
0 Comment