Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal consiglio dell’ordine in sede di accertamento dei requisiti richiesti. (Nella specie è stato riconosciuto e confermato il diritto all’iscrizione al professionista a cui era stato contestato il reato di favoreggiamento, commesso in un periodo molto remoto, e ancora sub iudice). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 26 Febbraio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 10 Novembre 2005
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