Tenuta albi – Iscrizione – Giuramento – Formula di rito – Rispetto – Necessità.

Ai fini del legittimo adempimento dell’obbligo di giuramento previsto dall’articolo 12 r.d.l. n. 1578/1933, e necessario che il professionista giuri nel rispetto della formula di rito che prevede peraltro “la subordinazione all’attività professionale ai superiori interessi della nazione”. Deve però, precisarsi che il termine nazione ha subito una attualizzazione e deve intendersi riferita al più ampio concetto di società civile. Pertanto è illegittimo e comporta l’eventuale cancellazione dall’albo il rifiuto del professionista a prestare il giuramento nella formula di rito come prevista dal dettato normativo professionale. (Nella specie è stato accolto il ricorso e riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista che prima aveva giurato recitando correttamente la formula di rito e solo successivamente aveva chiesto di modificarla). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 27 dicembre 2005, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 27 Dicembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Gennaio 2005
Giurisprudenza CNF

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