In materia di tenuta degli albi, il Consiglio Nazionale Forense è competente a conoscere della corretta esecuzione delle proprie decisioni da parte dei COA (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto al CNF ricorso denominato “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi”, con il quale veniva impugnata la cancellazione dall’albo eseguita dal COA in forza di decisione definitiva del CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto ammissibile il ricorso, seppur infondato nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 45 del 21 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 21 Giugno 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 31 Dicembre 2018 (cancellazione amm.va)
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