Tenuta albi: il CNF che annulla il provvedimento del COA non provvede direttamente all’iscrizione o alla cancellazione ingiustamente negate in sede locale

Nel caso di annullamento, in sede di gravame, del provvedimento adottato dal COA in tema di tenuta dell’albo, il CNF non provvede altresì all’iscrizione o alla cancellazione ingiustamente negate in sede locale, che rimangono di competenza funzionale del COA appellato (Nel caso di specie, l’iscritto aveva impugnato al CNF la delibera del COA che aveva negato la retrodatazione degli effetti della cancellazione dall’albo alla data di presentazione della relativa domanda. Nell’accogliere il ricorso, il CNF ha annullato la delibera impugnata, limitandosi a dichiarare il diritto del ricorrente alla retrodatazione della cancellazione alla data della domanda).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 269 del 24 settembre 2025

NOTA
In senso conforme, CNF n. 457/2024, CNF n. 208/2021, CNF n. 94/2020, CNF n. 176/2019, CNF n. 208/2021, CNF n. 29/2017, CNF n. 15/2017, CNF n. 24/2014, secondo cui l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 24 Settembre 2025 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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