Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione all’albo deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione del professionista dipendente comunale che era stato assegnato ad un ufficio legale che però non era staccato e autonomo ma era stato istituito come appendice all’ufficio del sindaco nel quale quindi risultava inserito, attraverso una modifica del regolamento comunale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 4 aprile 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 30 Maggio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 04 Aprile 2006
0 Comment