Tenuta albi – Domanda di reiscrizione – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Avvocato sospeso – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, comma I, r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non risultava iscritto in quanto era stato sospeso al tempo del ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 20 luglio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 26 marzo 2007, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 26 Marzo 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 20 Luglio 2006
Giurisprudenza CNF

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